TARI - Informazioni generali

TARI - Informazioni generali

Ufficio: Ufficio tributi
Referente: Roberto Frascati -Rossi Daniela - Razzauti Simone
Responsabile: Laura Roffarè
Indirizzo: Via Garibaldi 1 - 50039 Vicchio
Tel: 055/84.39.260 - 261 - 264
E-mail: tributi@comune.vicchio.fi.it - tributi.vicchio@anutelpec.it
Orario di apertura: vedi nella home page sezione IL COMUNE - UFFICI E ORARI

Descrizione

La TARI  e' la tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.

Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

-->In assenza di apposita dichiarazione iniziale  si intendono suscettibili di produrre rifiuti tutti i fabbricati accatastati (con eccezione di quelli in categoria F), quelli non regolarmente accatastati ma comunque utilizzati, le aree scoperte operative utilizzate.

Si considerano soggetti al tributo, oltre a tutti i fabbricati utilizzati, quelli utilizzabili, considerando tali:
-->Per le utenze domestiche:  tutti gli immobili dotati di almeno un’utenza relativamente ad uno dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica. Per le unità pertinenziali di tali immobili la tassabilità prescinde dall’allacciamento ai servizi. Nel caso di utenze condominiali centralizzate, il discrimine per la tassabilità è la presenza dell’utenza elettrica.


-->Per le utenze non domestiche: tutti gli immobili forniti di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete, e, comunque, ogni qualvolta è presente un’attività nei locali.


QUINDI PER POTER ESSERE DETASSATO (PREVIA PPOSITA DENUNCIA) UN FABBRICATO DEVE SICURAMENTE ESSERE QUANTOMENO COMPLETAMENTO VUOTO E SENZA ALCUNA UTENZA ATTIVA


Sono tassabili le aree scoperte operative riferibili alle sole utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti urbani, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo. Qualora si tratti di aree prive di qualsivoglia manufatto, anche rimovibile, nonché di qualsivoglia sistema di copertura (tende, ombrelloni, tettoie, ecc.), utilizzate in modo pertinenziale rispetto ad immobili regolarmente tassati, le stesse vengono calcolate in misura del 10%.


-->La non utilizzabilità – e, pertanto, la non tassabilità – degli immobili DEVE ESSERE DICHIARATA CON APPOSITA DENUNCIA

 

 

Modalità di richiesta

RIFIUTI SPECIALI / NON ASSIMILATI / RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO ECC


Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.


Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta una percentuale di detassazione, distinte per tipologia di attività economiche.


PERCENTUALI DI DETASSAZIONE PER ATTIVITA' NON DOMESTICHE che producono rifiuti urbani e speciali non assimilati:

 

  • autocarrozzerie / autofficine / gommisti / elettrauto 80 %
  • lavanderie, attività con scarti chimici 70 %
  • tipografie, stamperie, serigrafie, vetrerie, ceramisti 90 %
  • attività ove siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie ecc.) 80 %
  • laboratori di analisi, radiologici, fotografici, studi dentistici ed odontotecnici, veterinari 40 %
  • farmacie 25 %
  • pelletterie, pelliccerie e lavorazioni di prodotti similari 50 %
  • produzione, allestimenti  insegne, autolavaggi, autorimesse, distributori di carburante 25 %
  • fonderie, galvanotecnici, cementifici 80 %
  • macellerie ed altre attività con produzione di rifiuti di origine animale 75 %
  • uffici, agenzie, studi professionali, istituti credito 25 %
  • attività con obbligo di smaltimento olii esausti 50 %
  • qualsiasi altra attività non prevista nell’elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma 20 %


Per fruire dell'esclusione o della percentuale di abbattimento  gli interessati devono:


a) Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER


b) Comunicare annualmente  entro il 30 Aprile dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando idonea documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc.)


Il Comune applica una riduzione sulla parte variabile del tributo per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo dei rifiuti speciali assimilati ali urbani. La tariffa dovuta può, pertanto, essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.


La riduzione fruibile viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani, calcolata come da successivo comma 5. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 60% del tributo.  Nei quantitativi avviati al recupero sono da escludere i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta ed i rifiuti speciali non assimilati agli urbani.


La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato entro il 30 Aprile dell’anno successivo, compilando l’apposita dichiarazione e consegnando la documentazione in essa indicata. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza o di cessazione dell’attività

Requisiti del richiedente

 

 

 

Documentazione da presentare

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 aprile dell’anno successivo alla data dell’inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente o fatta pervenire via posta, e-mail, PEC (posta elettronica certificata), fax. La denuncia deve essere sottoscritta. Qualora non firmata direttamente di fronte ad incaricato dell’ente, deve essere ad essa allegato un documento di identità in corso di validità La denuncia si intende consegnata:


--> all’atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta;
--> alla data di spedizione risultante dal timbro nel caso di invio postale;
--> alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, posta elettronica e PEC.


La modulistica deve essere disponibile anche sul sito internet dell’ente, che può prevedere la possibilità di compilazione ed invio telematico della stessa.
Ai fini dell’applicazione dei tributi la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati. L’eventuale denuncia di variazione deve essere parimenti presentata entro il 30 Aprile. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti
Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, ma possono essere denunciate entro il termine di cui sopra.


LA DICHIARAZIONE NON SI INTENDE REGOLARMENTE PRESENTATA SE NON VENGONO RIEMPITI TUTTI I CAMPI CONTRASSEGNATI DALL'ASTERISCO.

Qualora i fabbricati abbiano solo alcune zone non tassabili è obbligatorio presentare planimetria con l'indicazione delle aree da escludere da tassazione

Le dichiarazioni TARI devono essere inviate al seguente indirizzo mail: protocollo@comune.vicchio.fi.it 
 

Costi

La tassa sui rifiuti, calcolata secondo le tariffe approvate annualmente, è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) che è pagabile presso tutte le banche e gli uffici postali, mediante home banking e presso alcune ricevitorie autorizzate.

Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 e viene inviato per posta ordinaria.

Il versamento della tassa dovuta al Comune per l’anno in corso deve essere effettuato secondo le scadenze indicate sullo stesso mediante utilizzo del modello F24.


Variazioni in corso d’anno del tributo potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. Eventuali conguagli possono essere riscossi anche in unica soluzione, con scadenze diverse da quelle di cui al precedente comma.

Al contribuente che non versi – in tutto o in parte – le somme indicate nell’avviso di pagamento, è notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto, apposito avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento prevista dalla legge e si provvederà a riscossione coattiva, con le modalità previste dalla vigente normativa e con aggravio delle spese di riscossione e gli interessi come da legge

Tempi

SCADENZA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE: la dichiarazione per variazione o la dichiarazione iniziale deve essere presentata entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Per le riduzioni ha effetto dal momento della presentazione (tranne che per le dichiarazioni collegate ad ISEE che hanno effetto dal 1° Gennaio se presentate entro il 30 Aprile). Sempre entro il 30/04 devono essere presentate le dichiarazioni per lo smaltimento in proprio di rifiuti speciali e non assimilati.


SCADENZA PAGAMENTO:  L’ente invia annualmente avvisi di pagamento. A partire dal 2020, vengono calcolate due rate in acconto, sulla base delle tariffe dell’anno precedente, ed un saldo a conguaglio da riscuotersi a partire da Dicembre con l’applicazione delle tariffe dell’anno in corso.

Modalità di fruizione

Le riduzioni / agevolazioni di cui sopra vengono concesse su richiesta dell’interessato, tenuto pertanto a produrre dichiarazione  e decorrono dal momento della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione iniziale, nel qual caso hanno la stessa decorrenza della stessa.

La dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi, (con eccezione di quelle per soggetti in difficoltà economiche, per i quali va annualmente ripresentata con certificazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente). Con la presentazione della dichiarazione, il contribuente  autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare il mantenimento delle condizioni che danno diritto a riduzioni.

In caso di pluralità di riduzioni richieste, si applica quella più favorevole al contribuente, poiché le riduzione non sono cumulabili (con eccezione di quelle per soggetti in difficoltà economiche, che può sommarsi alle altre nel limite massimo del 60%).

Le agevolazioni  non vengono concesse se il contribuente non è in regola con il versamento del tributo degli anni precedenti

Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:


per le UTENZE DOMESTICHE:
1)  abitazioni con un unico soggetto occupante, a condizione che lo stesso sia ivi residente e non risulti coniugato: riduzione del 15 % .


2) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, ove, pertanto, non risulti alcun residente: riduzione del 30 %; fermo restando che, ai sensi di legge (art.9 bis, D.L. 28.03.14, così come convertito dalla L.80/2014) per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, il tributo si applica in misura ridotta di due terzi.


3) riduzione per chi effettua compostaggio domestico, dimostrando di usufruire di adeguato spazio verde, intendendo per tale una quota di almeno 50 mq (pro capite in caso di immobili siti in condominio):  riduzione del 30 % se individuale, oppure 5% ad utenza se condominiale.
Al fine della riduzione di cui ai precedente punto e), per le caratteristiche della compostiera,si veda l’allegato C del regolamento tari.

Oltre alle eventuali agevolazioni / bonus previsti da ARERA , il comune annualmente può concedere ai nuclei familiari di residenti, la cui certificazione ISEE non superi la misura annualmente stabilita in sede di determinazione delle tariffe, una  riduzione che può essere anche graduata in relazione a diversi importi ISEE ma non può superare il 60%. Parimenti, può essere previsto  un abbattimento del 100% del tributo per i nuclei familiari di residenti nullatenenti ed in situazione di indigenza accertata dai servizi sociali.


per le UTENZE NON DOMESTICHE:
1) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, così come risultante da licenza e a condizione che l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare: riduzione del 30 %;
2)  locali adibiti ad agriturismo regolarmente autorizzati: riduzione del 30 %;
3) locali strumentali ad attività agro-silvo-pastorale, ovverosia  adibiti a magazzini, depositi o laboratori ed accatastati nelle categorie C2, C3, C6, D1 o D10, condotti da aziende agricole e/o imprenditori agricoli ed utilizzati esclusivamente per stoccaggio di materiali relativi ad attività agricola o silvo-pastorale o trasformazione degli stessi: riduzione del 60 %;
4)  utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche : riduzione del 30%
5) Convivenze e comunità, gestite da ONLUS legalmente riconosciute, finalizzate al recupero di handicappati, tossicodipendenti o altri soggetti bisognosi di assistenza: riduzione del 30%;
6)  Circoli Territoriali, Associazioni di volontariato e Istituzioni riconosciute dal Comune, che svolgono attività esclusivamente di carattere sociale, ricreativo e sportivo senza fini di lucro, nell’interesse dei cittadini di Vicchio: riduzione del 30%;
7)  Associazioni o società sportive convenzionate con il Comune per la gestione di impianti di proprietà del medesimo: riduzione del 100% della tariffa per gli spogliatoi e le parti destinate al pubblico annesse ai locali ad aree destinate allo svolgimento di attività sportive.

 

Avvertenze

TRIBUTO VERSATO IN ECCESSO – POSSIBILITA’ DI RIMBORSI / COMPENSAZIONI


Qualora ci si accorga di aver versato in eccesso un tributo, si può chiederne il rimborso entro il 31/12 del quinto anno successivo al versamento. Si può anche chiedere di compensare tale eccesso con lo stesso tributo per altra annualità oppure per un diverso tributo comunale. Si veda la modulistica allegata per le modalità di richiesta.

AVVERTENZE PER IL COMPOSTAGGIO e per la relativa riduzione
LINEE GUIDA PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E PER LA COSTRUZIONE DI COMPOSTIERA

Il compostaggio, o biostabilizzazione, tecnicamente è un processo biologico aerobico e controllato dall'uomo che porta alla produzione di una miscela di sostanze umidificate (il compost) a partire da residui vegetali sia verdi che legnosi o anche animali mediante l'azione di batteri e funghi.


La compostiera o biocompostiera è un contenitore atto ad accogliere la frazione organica dei rifiuti solidi urbani durante la sua decomposizione aerobica.


Per accedere alla riduzione di cui all’articolo 36, comma2, lettera a), è necessario essere in possesso di apposito contenitore, fornito dal gestore del servizio o acquistato presso negozi specializzati, che garantisca l'ossigenazione del materiale organico ed all’interno del quale i batteri termofili, mesofili, psicrofili e actonomiceti, insieme ai lombrichi, trasformino le sostanze organiche in humus o terra fertile per ottenere il compost, detto anche terricciato o composta.


La compostiera può essere fatta di plastica, o essere auto-costruita in legno o metallo.

Sono ammissibili alla riduzione, oltre alle compostiere acquistate nei negozi specializzati, i modelli costruiti secondo le seguenti linee-guida:

MODO A) Innanzi tutto occorre procurarsi un bidone, con relativo coperchio, la cui capienza varierà in base al numero di persone in famiglia. Servendovi di un trapano, praticare una serie di fori, regolarmente distanziati gli uni dagli altri, sulle pareti e sul fondo del bidone: una buona traspirazione favorisce la formazione del compost.  Rivestire l’interno del bidone prima con una zanzariera e poi con della rete plastificata, avendo cura di fermarla con del filo di ferroche farete passare in alcuni dei buchi fatti per far passare l’aria. Infine, create sul fondo uno strato di palline di argilla espansa alto almeno 10 centimetri: esso servirà ad evitare che il vostro compost marcisca.


Per fare in modo che il percolato scorra, procuratevi un sottovaso adatto alla base del vostro bidone e delle mollette: fate in modo che esso non poggi direttamente sul sottovaso ma sulle mollette. In questo modo il percolato si depositerà all’interno del sottovaso che dovrà essere regolarmente svuotato. Lacomparsa dei lombrichi è garanzia del buon andamento del processo di compostaggio: quando il compost sarà maturo essi diminuiranno poiché non avranno di che nutrirsi.

MODO B) Realizzazione della compostiera utilizzando i pallet, le pedane in legno di solito utilizzate per lo stoccaggio dei materiali. Procuratevi quattro bancali, dei mattoni, chiodi e martello. Il primo sarà la base della nostra compostiera e dunque dovrà essere leggermente rialzato da terra per gli stessi motivi che abbiamo visto in precedenza: per far questo utilizzate i mattoni creando un basamento su cui poggiare il primo bancale.
Fatto questo, provvediamo a fissare alla base e tra di loro i tre bancali rimasti servendoci di parti di assi in legno che andremo ad inchiodare in corrispondenza dei nodi. Per garantire una maggiore solidità fissiamo altri due assi in corrispondenza degli angoli superiori della nostra compostiera: ovviamente un lato sarà aperto per mescolare il compost.


Modalità di utilizzo:


Tipi di rifiuti da utilizzare:  in generale va bene il cosiddetto umido organico, ovvero scarti di cibo, fondi del caffè, foglie secche o fiori, gusci d’uovo, bucce di frutta e scarti di verdure.


1. Posizionare la compostiera in un angolo del giardino parzialmente ombreggiato, riparato dall’insolazione diretta e dal vento.
2. Deve essere sufficientemente distante dall’abitazione pur garantendo la facilità di accesso, specialmente nei mesi invernali.
3. Non inserire nella Compostiera materiali non biodegrabili, quali metalli, plastica, vetro, cartoni, riviste, scarti di legno trattato con prodotti chimici o piante malate, ecc
4. Inserire nella Compostiera legname, solo se triturato; questo per accorciare i tempi di decomposizione.
5. L’aggiunta in “modo eccessivo” di materiali particolari, esempio troppa erba, troppi rifiuti di cucina, troppi residui legnosi, e qualsiasi altro prodotto non aiuta a conferire la massa in fermentazione per avere una notevole porosità, quindi struttura soffice. Quest’ultima favorisce la penetrazione dell’aria, migliorando il processo di degradazione e riducendo i pericoli di formazione di cattivi odori e percolati.
6. L’introduzione dei rifiuti deve avvenire attreverso l’apertura superiore.
7. Nel caso di utilizzo di sacchetti biodegradabili evitare che questi restino chiusi all’interno della Compostiera.
8. Rimuovere periodicamente il materiale, in quanto il compostaggio necessita di ossigeno, altrimenti la sostanza organica marcisce
 

Normativa di riferimento

art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147
regolamento IUC Comunale

Reclami ricorsi opposizioni


Il Comune, nell'ambito della propria attività di controllo, può notificare provvedimenti specifici,irrogando le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia, ENTRO IL 31/12 DEL QUINTO ANNO SUCCESSIVO:


-      a quello nel quale doveva essere effettuato il pagamento (oppure nel quale è stato effettuato pagamento tardivo o inferiore al dovuto) :notifica di AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO, TARDIVO O PARZIALE PAGAMENTO


-      a quello nel quale doveva essere presentata la dichiarazione : notifica di AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE


-      a quello nel quale è stata presentata una dichiarazione contenente infedeltà : notifica di AVVISO DI ACCERTAMENTO PER INFEDELE DENUNCIA


Qualora si riscontrassero inesattezze in tali atti, se ne può chiedere il riesame in autotutela mediante il modello di cui sotto, prima di proporre ricorso in commissione tributaria.

 


RICHIESTA DI RIESAME (rettifica o annullamento) IN AUTOTUTELA


Il destinatario del provvedimento può presentare istanza sui modelli già predisposti dall’Ente  per sollecitare l’avvio del procedimento di annullamento o di rettifica dell’atto stesso (ad esempio per errore di persona, errore logico o di calcolo, doppia imposizione, mancata considerazione di versamenti regolarmente effettuati, mancata considerazione di aliquote agevolate, detrazioni ecc.).


L’istanza deve evidenziare l’errore commesso.


Si prega di allegare copie di documentazione probatoria che non sia in possesso dell'ente (ad esempio bollettini di pagamento, notifiche di rendite, ecc.).


L’istanza non interrompe i termini per il pagamento né per la proposizione di ricorso.


Ai sensi del vigente  REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO:


-      se l’istanza di rettifica è presentata all’Ente entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che si ritiene essere viziato, l’Ente deve obbligatoriamente rispondere, anche con un diniego, alle istanze presentate;


-      se l’istanza è presentata successivamente al termine di cui sopra, tale obbligo non sussiste, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in merito all’obbligo di risposta alle istanze presentate alla pubblica amministrazione.


In caso di istanza tardiva, quindi, è meglio premurarsi di presentare eventualmente ricorso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell’atto, onde evitare di non poter esercitare il proprio diritto alla difesa.


NOTA BENE - Chi fosse in possesso di PEC (casella di posta elettronica certificata) e gradisse utilizzare tale mezzo per l'invio di denunce e/o per la ricezione di comunicazioni da parte dell'ufficio, è pregato di utilizzare la mail certificata tributi.vicchio@anutel.it

PROPOSIZIONE DI RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA


Contro l’avviso di accertamento è ammesso ricorso su carta bollata (atti giudiziari) alla COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE  ai sensi del D.Lgs. 31.12.92 n. 546 e s.m.i., ovvero mediante notifica al Comune di ricorso entro i 60 giorni e deposito dello stesso presso la Commissione Tributaria successivamente, ovverosia entro 30 giorni. Tale termine è valido SOLAMENTE per i ricorsi di valore superiore a cinquantamila euro (calcolando la sola imposta), applicandosi invece la procedura di reclamo (di cui al successivo paragrafo) a quelli di importo inferiore.


Per i ricorsi di importo (calcolando la sola imposta) inferiore ad € 50.000, infatti, si attiva la procedura di reclamo e non potranno essere depositati in commissione tributaria prima di 90 giorni dalla loro notifica. Trova applicazione l’art.17/bis – D.Lgs.546/1992 e s.m.i., ovvero:


1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente e' determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo. 2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. 3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione e' avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.


Per l’impugnazione, si tiene conto dei termini di sospensione previsti dalla vigente normativa, ovverosia dall'art. 1 della legge 7  ottobre 1969, n. 742 che dispone che "il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione").


Il contribuente dovrà, a pena di inammissibilità, notificare il Suo ricorso all’Ufficio Tributi mediante una delle seguenti modalità: consegna diretta al protocollo, spedizione a mezzo di raccomandata a/r (in questo caso la data di spedizione ha valore quale data di presentazione) o a mezzo ufficiale giudiziario. Alla Commissione Provinciale dovrà essere consegnato 1) il ricorso originale se la notifica all’ Ufficio Tributi è avvenuta tramite ufficiale giudiziario (art. 137 C.p.C.), oppure la copia conforme all’originale se la notifica è avvenuta mediante deposito diretto o tramite spedizione postale; 2) l'originale o la fotocopia del provvedimento impugnato; 3) gli originali o le copie dei documenti prodotti a propria difesa da elencare nel ricorso cui sono allegati.


Se l’importo dell’imposta o della maggiore imposta accertata/liquidata è superiore ad € 3000 (tremila) è necessario dare mandato ad un difensore abilitato all’assistenza tecnica nel processo tributario.


Ci teniamo a ricordare che la giurisdizione in campo tributario è esplicitamente demandata dalla legge al Giudice Tributario, ovvero alle Commissioni Tributarie Provinciali (e, per il secondo grado, alle Commissioni Regionali). Rivolgersi a difensore civico, garante del contribuente, sindaci ed assessori non garantisce in alcun modo la difesa del contribuente e, anzi, spesso provoca la definitività degli atti per decorrenza dei termini per la loro impugnazione (60 giorni dalla notifica).

 

FEEDBACK

 

Aiutaci a migliorare!

La tua opinione è molto importante! Se vuoi puoi lasciare un commento alla scheda che stai consultando per aiutarci a migliorare il contenuto delle informazioni. Clicca sul pulsante "Lascia feedback" sotto questo messaggio. Grazie!

 

Lascia il tuo feedback

I campo con * sono obbligatori.

Valutazione *