Acquisto vendita affitto

Acquisto vendita affitto

Ufficio: Polizia Municipale - distretto di Vicchio
Responsabile: Luca Poggiali
Indirizzo: Piazza 6 marzo 19
Tel: 055.8439226
Fax: 055.8497661
E-mail: pm.vicchio@uc-mugello.fi.it
Orario di apertura: vedi nella home page sezione IL COMUNE - UFFICI E ORARI

Requisiti del richiedente

    

Informazioni

Ai sensi della L.191/78, coloro che cedono la proprietà o il godimento o, a qualunque titolo consentono, per un periodo superiore a 30 giorni, l´uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, hanno l´obbligo di comunicare all´Autorità di Pubblica Sicurezza (per il nostro Comune, il Sindaco) entro 48 ore dalla consegna dell´immobile, compilando il modello "cessione fabbricato" se cittadino comunitario o "cessione stranieri" se stranieri non comunitari, i seguenti dati:

  • dati anagrafici completi di chi cede l´immobile
  • esatta ubicazione dell´immobile
  • generalità ed estremi di un documento di chi assume la disponibilità del bene

In caso di inadempienza la sanzione amministrativa ammonta ad euro 206,00.

Sono state introdotte due importanti novità da due dispositivi normativi in materia di cessione fabbricati; le novità riguardano la comunicazione da presentare alla Autorità di Pubblica Sicurezza (il Sindaco nei Comuni ove non è presente un commissariato di P.S.),

La prima novità è stata introdotta dall'art. 3 del Decreto legislativo n° 23 del 14-03-2011, "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale", e riguarda i proprietari di immobili che nella locazione degli stessi, intendono avvalersi della Cedolare secca sugli affitti; al comma 3 si dice:

"Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione, assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978 n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191...omissis"

Non è quindi più dovuta, nell'ipotesi di registrazione del contratto di locazione, la presentazione di denuncia di cessione fabbricato di cui alla legge 191/1978 (c.d. "denuncia antiterrorismo").

Con il decreto legge n. 70 del 13-05-2011, "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", art. 5 comma 4, si è inoltre stabilito:

"Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.".

Quindi l'obbligo di presentazione della denuncia di cessione fabbricato è cessato anche per i contratti di compravendita, purché registrati.

Avvertenze

Nota bene: si ricorda di effettuare le variazioni anche dei tributi locali (TARI, IMU ecc.)

FEEDBACK

 

Aiutaci a migliorare!

La tua opinione è molto importante! Se vuoi puoi lasciare un commento alla scheda che stai consultando per aiutarci a migliorare il contenuto delle informazioni. Clicca sul pulsante "Lascia feedback" sotto questo messaggio. Grazie!

 

Lascia il tuo feedback

I campo con * sono obbligatori.

Valutazione *